La recente entrata in vigore del Glossario unico sulla Edilizia libera sembrava potesse indicare quali opere potevano essere realizzate mentre, una recente sentenza del Consiglio di Stato fa emergere ‘un’amara conclusione’ a seguito di un caso occorso fra i proprietari ed il Comune: è impossibile avere la certezza che gli interventi elencati siano automaticamente assimilabili ad opere di edilizia libera!
Il caso riguarda i proprietari di un appartamento che avevano realizzato una “copertura con tenda in tessuto sorretta da una struttura di legno installata sulla terrazza” (cioè una pergotenda) senza permesso ma, Il Comune, l’aveva assimilata ad una tettoia e, in mancanza del permesso di costruire, aveva ingiunto ai proprietari la demolizione. I proprietari sono ricorsi al Consiglio di Stato che ha avallato il ricorso annullando l’ordine di demolizione ma, pur riconoscendo la validità del Glossario unico, ha evidenziato la necessità di valutare se il caso specifico rientra nelle opere di edilizia libera.
Questo perchè le pergotende, pur rientrando tra le opere realizzabili senza permessi, mancano di una definizione univoca. Il Consiglio di Stato, infatti, le ha definite “per comune esperienza, strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, di superficie anche non modesta, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità della struttura”…“Si tratta quindi di un manufatto molto simile alla tettoia, che se ne distingue secondo logica solo per presentare una struttura più leggera”.
Come districarsi in questi casi? Il Consiglio di Stato spiega che “…l’amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera” ma questa mancanza di definizioni univoche o di limiti poco quantificabili dal Glossario (“limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo”), anche per gazebo e per golati, impone molta attenzione preventiva per rientrare tra le opere di edilizia libera in quanto vaghi e non quantificabili oggettivamente.
Insomma sembra che nulla sia cambiato: si suggerisce pertanto di rivolgersi ad un professionista qualificato del nostro Studio Architettura del Paesaggio – www.paesaggista.it per evitare il rischio di un abuso, sempre dietro l’angolo!